IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                           Sezione Seconda 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  7481  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento  temporaneo
di imprese con C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., rappresentata e difesa  dagli
Avvocati Stefano Vinti e Michele Ottani, con domicilio digitale  come
da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto  presso  lo
studio dell'Avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88; 
    contro Consip S.p.A., in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Damiano  Lipani  e
Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da  Registri  di
Giustizia e domicilio eletto presso  il  loro  studio  in  Roma,  via
Vittoria Colonna n. 40; 
    per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 
    Ricorso introduttivo: 
        del provvedimento Consip prot. n. 16385/2018  del  23  maggio
2018,  comunicato  a  mezzo  pec  in   pari   data,   relativo   alla
comunicazione di esclusione, ai sensi dell'art. 79, comma 5,  lettera
b), decreto legislativo n. 163 del 2006,  delle  imprese  ricorrenti,
offerenti in Raggruppamento temporaneo costituito in data 11 novembre
2015, dai lotti nn. 1, 3, 5 e 6 della gara a  procedura  aperta  «per
l'affidamento di  servizi  integrati,  gestionali  ed  operativi,  da
eseguirsi negli istituti e luoghi  di  cultura  pubblici  individuati
all'art. 101 del decreto legislativo  n.  42/2004.  ID  Sigef  1561»,
indetta con  bando  di  gara  pubblicato  sulla  G.U.U.E.  n.  2015/S
149-275991 del 5 agosto 2015; 
        per quanto occorrer possa, del  bando,  del  disciplinare  di
gara,  dei  relativi  allegati,  nessuno  escluso,  recanti  la   lex
specialis della gara de qua; 
        dell'eventuale aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, non
cognita alle ricorrenti, dei gia' citati lotti nn. 1, 3, 5 e 6  della
gara in parola; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e  consequenziale  a
quelli impugnati, ivi compresi, per quanto occorrer possa, anche  dei
verbali della Commissione giudicatrice n. 48 del 12 marzo 2018, n. 49
del 23 marzo 2018, n. 50 del 4 aprile 2018, n. 57 del 17 maggio  2018
e n. 60 del 28 maggio 2018, nonche' di ogni altro verbale non cognito
alle ricorrenti; 
    nonche' per l'accertamento e la declaratoria: 
        della  nullita',  caducazione,   inefficacia   dell'eventuale
convenzione stipulata tra Consip e gli eventuali  aggiudicatari,  non
cogniti alle ricorrenti, relativamente ai gia' citati lotti nn. 1, 3,
5 e 6 della gara de qua; 
        e per il risarcimento del danno; 
    Ricorso per motivi aggiunti: 
        della nota Consip prot. n. 29292/2018 del 20 settembre 2018 e
dei relativi allegati, trasmessa a mezzo pec, con la quale la  stessa
Consip ha proceduto nei confronti di CBL Insurance  Europe  DAC  alla
escussione delle polizze relative alle garanzie provvisorie  prestate
dal R.T.I. ricorrente in relazione ai lotti nn. 1, 3,  5  e  6  della
gara in oggetto, precisamente della polizza  n.  365913  in  data  17
novembre 2017, per il lotto 1, di importo pari a € 607.500,00,  della
polizza n. 365914 in data 17  novembre  2017,  per  il  lotto  3,  di
importo pari a € 465.000,00, della  polizza  n.  365915  in  data  17
novembre 2017, per il lotto 5, di importo pari a € 675.000,00,  della
polizza n. 365916 in data 17  novembre  2017,  per  il  lotto  6,  di
importo pari a € 450.000,00; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 
    Visti il  ricorso  introduttivo  ed  i  motivi  aggiunti,  con  i
relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip S.p.A.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24  ottobre  2018,  il
Cons.  Rita  Tricarico  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2015/S  149-275991
del 5 agosto 2015, Consip S.p.A. ha indetto, per conto del  Ministero
dell'economia e delle finanze, una procedura aperta, suddivisa  in  9
lotti geografici, «per l'affidamento di servizi integrati, gestionali
ed operativi,  da  eseguirsi  negli  istituti  e  luoghi  di  cultura
pubblici individuati all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004.
ID  Sigef  1561»,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  con  un  importo  a  base  d'asta
complessivamente pari ad € 704.000.000,00. 
    Alla  procedura  hanno  partecipato  diversi   concorrenti,   ivi
compreso il raggruppamento temporaneo di imprese costituito  in  data
11  novembre  tra  la  mandataria  Guerrato  S.p.A.  e  la   mandante
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop., odierno ricorrente, il quale ha concorso per
i lotti nn. 1, 3, 5 e 6, prestando le richieste cauzioni provvisorie. 
    Nelle  more  della  gara,  in  data  24  luglio  2017,   per   il
sopravvenire di una situazione  di  crisi  imprenditoriale,  Guerrato
S.p.A. ha  depositato  dinanzi  al  competente  Tribunale  di  Rovigo
istanza  ai  sensi  dell'art.   161,   sesto   comma,   della   legge
fallimentare, vale a dire per il cd. concordato  con  riserva  o  «in
bianco», dando preventivamente, in data 20 luglio 2017, comunicazione
alla stazione appaltante di tale intenzione. 
    Consip  S.p.A.  ha  eseguito  un'istruttoria  in  relazione  alla
posizione del raggruppamento de quo, ma non ha sospeso  la  procedura
di gara. 
    Con nota prot.  n.  30410/2017  del  2  novembre  2017,  essa  ha
invitato detto R.T.I. a confermare  la  propria  offerta  sino  all'8
novembre 2018, con conseguente estensione, fino a quella data,  della
validita'  delle   cauzioni   provvisorie   prodotte   in   sede   di
presentazione dell'offerta. 
    In  data  8  novembre  2017  Guerrato  ha  confermato  l'offerta,
unitamente alle cauzioni provvisorie, e nel contempo ha informato  la
suddetta Stazione appaltante delle intervenute variazioni del proprio
legale rappresentante e negli organi societari,  in  parte  correlate
alle assunte iniziative concordatarie gia' comunicate nel  precedente
mese di luglio 2017. 
    Successivamente, con nota prot. n. 8257/2018 del 13  marzo  2018,
Consip ha invitato Guerrato a trasmettere la documentazione  prevista
dagli  articoli  161  e  186-bis  della  legge  fallimentare  per  la
partecipazione alle gare di imprese che abbiano presentato domanda di
concordato preventivo  «con  riserva».  La  suddetta  nota  e'  stata
riscontrata da Guerrato con nota del 21 marzo 2018. 
    Ancora, con nota prot. n.  11816/2018  dell'11  aprile  2018,  la
Stazione appaltante ha invitato la Societa' a integrare  i  documenti
precedentemente presentati, chiedendo, in  particolare,  di  produrre
l'autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 186-bis, quarto comma,
della legge fallimentare, nonche' l'ulteriore documentazione prevista
dal quinto comma della citata disposizione. 
    Ha quindi fatto seguito la nota in data 8  maggio  2018,  con  la
quale Guerrato ha  informato  la  Stazione  appaltante  dell'avvenuta
adozione, in data 2 maggio 2018, del decreto del Tribunale di Rovigo,
di  ammissione  della  Societa'  alla  procedura  di  concordato   in
continuita'. 
    Nella  seduta  riservata  del  17  maggio  2018,  la  Commissione
giudicatrice, «rilevato il venire meno in capo alla  Guerrato  S.p.A.
del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo  n.  163/2006»,  ha  deliberato  di  proporre  a   Consip
l'esclusione del Raggruppamento dai lotti nn. 1, 3, 5 e 6 della  gara
de qua. 
    A cio' la Stazione appaltante ha provveduto  con  nota  prot.  n.
16385/2018  del  23  maggio  2018,   preannunciando,   altresi',   la
segnalazione  del  fatto  all'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
nonche'  l'escussione  delle  cauzioni   provvisorie   prestate   dal
Raggruppamento medesimo. 
    Avverso il provvedimento di esclusione, nonche', ove occorra,  la
lex  specialis  di  gara,   i   verbali   di   gara   e   l'eventuale
aggiudicazione, se nelle  more  intervenuta,  e'  stato  proposto  il
ricorso introduttivo in esame. 
    Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: 
        1) Violazione e falsa applicazione  dell'art.  38,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006  -  violazione  e
falsa  applicazione  degli  articoli  161  e  186-bis   della   legge
fallimentare - violazione e falsa applicazione della lex specialis di
gara - violazione  e  falsa  applicazione  dei  principi  di  massima
concorrenza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa e
di par condicio - illogicita' e contraddittorieta' manifeste. 
    Si evidenzia che l'iter di  gara,  non  ancora  concluso,  si  e'
protratto per oltre tre anni, a fronte dei previsti 360 giorni. 
    Le imprese del R.T.I. ricorrente, al momento della  presentazione
della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, risultavano
in bonis. 
    Nelle more della gara medesima e del suo  anomalo  prolungamento,
tuttavia, e' sopravvenuta per la stessa Guerrato  una  situazione  di
crisi, affrontata  attraverso  il  ricorso  agli  strumenti  previsti
dall'ordinamento e, tra questi, l'avvio del percorso proprio del  cd.
concordato in continuita' e di cio' la Consip e' stata informata  sin
dal 20 luglio 2017, ma detta Stazione appaltante  non  avrebbe  fatto
alcuna obiezione, disponendo tuttavia poi  l'esclusione  in  data  23
maggio 2018. 
    In proposito la regola generale in tema  di  partecipazione  alle
gare pubbliche e' che, come previsto anche in sede europea  dall'art.
45 della direttiva  2004/18/CE,  l'impresa  fallita  o  in  stato  di
procedura concorsuale (ivi incluso il concordato preventivo) non puo'
partecipare alle pubbliche gare.  Tuttavia  a  tale  regola  generale
l'art. 186-bis della legge fallimentare pone una serie di  eccezioni,
in presenza del concordato  con  continuita'  aziendale,  rispondenti
alla logica del superamento della crisi d'impresa, non attraverso  il
suo  smembramento  e  la  sua  liquidazione,   bensi'   mediante   la
continuazione della relativa attivita'. 
    E' stato quindi, all'art. 38 del decreto legislativo n.  163  del
2006, fatto salvo il caso di cui all'art. 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, secondo cui, proprio in caso di concordato con
continuita', l'impresa puo', se pur con  certe  cautele,  partecipare
alle pubbliche gare. 
    Secondo  il  quarto  comma  dell'art.   186-bis,   anzitutto   la
partecipazione alla  gara  e'  possibile  anche  dopo  che  e'  stato
depositato il ricorso per ammissione alla procedura, se il  Tribunale
la autorizza, e nelle more dell'ammissione vera e propria. 
    Intervenuta  l'ammissione,  ai  sensi  del   quinto   comma,   la
partecipazione e' ammessa se l'impresa produce due garanzie in  senso
atecnico, ivi specificamente indicate: e' il caso  in  cui  l'impresa
concorra alla gara in forma singola. 
    Il successivo sesto  comma  dell'art.  186-bis  prevede,  invece,
l'ipotesi in cui essa concorra associata in R.T.I.,  nella  quale  e'
pure ammessa la partecipazione, con le medesime suddette  garanzie  e
con due eccezioni:  l'impresa  stessa  non  puo'  partecipare  se  e'
mandataria ovvero se altre associate siano, a loro volta, soggette  a
procedura concorsuale. 
    L'eccezione all'eccezione prevista  in  caso  di  assunzione  del
ruolo  di  mandataria  non  sarebbe  applicabile   fuori   dai   casi
espressamente previsti. 
    Il caso in esame non ricadrebbe tra quelli  indicati  dal  citato
art. 186-bis della legge fallimentare, in quanto entrambe le  imprese
riunite in R.T.I., quindi anche la Guerrato, risultavano in bonis  al
momento della presentazione dell'offerta. 
    Per tale ragione andrebbe qui  esclusa  l'operativita'  dell'art.
186-bis, laddove non  ammette  la  deroga  all'esclusione  se  e'  la
mandataria  di  un  R.T.I.  ad  essere  soggetta  a   concordato   in
continuita', che sarebbe testualmente dettato per le sole ipotesi  di
partecipazione alla gara di impresa che gia' abbia depositato istanza
di ammissione al concordato ovvero  che  sia  gia'  stata  ammessa  a
concordato in continuita'. Cio' sarebbe anche rispettoso della  ratio
a fondamento della disciplina fallimentare. 
    Un'interpretazione che invece conducesse a sostenere l'esclusione
nel   caso   suindicato   comporterebbe   «una    aprioristica    (ed
ingiustificata) espropriazione di qualsiasi  competenza  del  Giudice
fallimentare in ordine a qualsiasi valutazione di  convenienza  della
(continuativa) partecipazione  dell'impresa  alle  gare  in  essere»,
senza che sia  in  alcun  modo  chiaro  quale  alternativo  vantaggio
deriverebbe alla stazione committente. 
    L'applicazione concreta della suesposta  disciplina  eseguita  da
Consip sarebbe anche gravemente illogica, atteso che della situazione
concordataria di Guerrato essa e'  stata  consapevole  per  quasi  un
anno, ma ciononostante  ha  chiesto  al  Raggruppamento  la  conferme
dell'offerta. 
    L'esclusione del Raggruppamento e' stata  disposta  soltanto  non
appena  e'  intervenuta  l'effettiva  ammissione   di   Guerrato   al
concordato con continuita', con decreto del Tribunale di Rovigo del 2
maggio 2018. 
    Spunti in ordine alla insostenibilita' della tesi dell'esclusione
anche in caso di sopravvenuto concordato  con  continuita'  aziendale
relativamente alla mandataria di un R.T.I. nel corso della  procedura
di gara sembrerebbero pure dedursi, in riferimento alla  sopravvenuta
disciplina di cui al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  dalle
proposte di «linee guida»  redatte  dall'ANAC  per  l'attuazione  del
disposto dell'art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici. 
    Se  e'  vero  che  il  citato  art.  110  non  e'  immediatamente
applicabile al rapporto in esame e la proposta di linea guida non  e'
definitiva, si potrebbe nondimeno ritenere che la situazione -  sotto
la vigenza  del  nuovo  Codice  -  e'  suscettibile  di  una  diversa
valutazione,  che  si  pone   nel   solco   della   piu'   favorevole
interpretazione sopra delineata. 
    2) Violazione e falsa applicazione degli articoli  48  e  75  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 - violazione e falsa applicazione
della lex specialis di gara - violazione  e  falsa  applicazione  dei
principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa -
violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza  e  buona
fede, anche ai  sensi  dell'art.  1337  del  codice  civile  -  falso
presupposto in fatto ed in diritto - travisamento dei fatti. 
    L'accoglimento del primo motivo di  ricorso  comporterebbe  anche
l'illegittimita' della determinazione impugnata, nella parte  in  cui
essa preconizza la segnalazione di Guerrato all'ANAC in  relazione  a
quanto esposto nel provvedimento di esclusione, nonche' con  riguardo
alla preannunziata escussione  delle  cauzioni  prestate  dal  R.T.I.
ricorrente,  venendo  meno  il  presupposto  legittimante   la   loro
attuazione. 
    Tuttavia, quanto  meno  con  riguardo  all'ipotizzata  escussione
delle cauzioni, sussisterebbero anche autonomi e distinti profili  di
illegittimita'. 
    Della situazione concordataria di Guerrato, cosi' come della  sua
perdurante veste di mandataria del R.T.I. offerente, Consip e'  stata
consapevole per quasi un anno, senza che  cio'  abbia  mai  suscitato
dubbi o perplessita' di sorta ed anzi, al contrario, in tale lasso di
tempo  al  R.T.I.  ricorrente  e'   stata   richiesta   la   conferma
dell'offerta e della contestuale proroga di validita' delle  cauzioni
prestate; dunque sarebbero pervenuti segnali inequivocabili di  segno
opposto alla poi intervenuta esclusione. 
    Con tale comportamento la Stazione committente avrebbe ingenerato
nelle imprese odierne ricorrenti un comprensibile  affidamento  circa
la perdurante  regolarita'  della  loro  partecipazione  nelle  forme
originariamente predisposte. 
    A fronte di tutto cio', la  paventata  escussione  delle  polizze
cauzionali, per la somma complessiva di € 2.197.500,00, costituirebbe
un'iniziativa oltremodo punitiva, del tutto incoerente e  addirittura
contraria ai canoni di correttezza  e  buona  fede,  anche  ai  sensi
dell'art.  1337  del  codice  civile,  che  presiedono   anche   allo
svolgimento delle pubbliche gare. 
    Alcun profilo di negligenza, colpa o anche solo violazione  delle
regole di gara sarebbe ascrivibile alle imprese  ricorrenti,  il  che
rileverebbe,  a  maggior  ragione  laddove  si   consideri   che   la
giurisprudenza  avrebbe  ritenuto  che  l'escussione  della  cauzione
provvisoria non possa essere comminata a  titolo  di  responsabilita'
oggettiva. 
    Con il ricorso in esame e' stato altresi' chiesto il risarcimento
del danno. 
    Si  e'  costituita  in  giudizio  Consip  S.p.A.,  la  quale   ha
successivamente depositato una memoria difensiva, di  controdeduzioni
alle  censure  di  parte  ricorrente,  ed   altresi'   documentazione
conferente. 
    Con ordinanza n. 4270 del 13 luglio  2018,  questo  Tribunale  ha
fissato l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.. 
    Entrambe le parti hanno prodotto memorie defensionali. 
    Nelle more, con nota prot. n. 29292/2018 del 20  settembre  2018,
trasmessa a mezzo pec, la Consip ha proceduto nei  confronti  di  CBL
Insurance Europe  DAC  all'escussione  delle  polizze  relative  alle
garanzie provvisorie prestate dal R.T.I. ricorrente in  relazione  ai
lotti nn. 1, 3, 5 e 6  della  gara  in  oggetto,  precisamente  della
polizza n. 365913 in data 17  novembre  2017,  per  il  lotto  1,  di
importo pari a € 607.500,00, della  polizza  n.  365914  in  data  17
novembre 2017, per il lotto 3, di importo pari a € 465.000,00,  della
polizza n. 365915 in data 17  novembre  2017,  per  il  lotto  5,  di
importo pari a € 675.000,00, e della polizza n.  365916  in  data  17
novembre 2017, per il lotto 6, di importo pari a € 450.000,00. 
    Con  motivi  aggiunti  notificati  in  data  10  ottobre  2018  e
depositati il giorno  successivo,  e'  stata  impugnata  quest'ultima
nota. 
    Sono stati dedotti nuovamente i vizi gia' denunciati col  ricorso
introduttivo. 
    Inoltre  si  e'  sostenuto   che   nel   caso   di   specie   «la
regolarizzazione»   sarebbe   stata    possibile    attraverso    una
riorganizzazione del R.T.I. che prevedesse l'esercizio del  ruolo  di
mandataria da parte di una Societa' mandante, purche' in possesso dei
requisiti generali prescritti. 
    Gli unici limiti previsti per la sostituzione della mandataria di
un Raggruppamento temporaneo di imprese consisterebbero nel fatto che
non sia sostituito da un soggetto terzo, bensi' da un operatore  gia'
facente parte del medesimo in possesso dei requisiti previsti. 
    Si sostiene ancora che indiretta conferma della  irragionevolezza
della meccanicistica comminatoria dell'escussione, quale ineluttabile
conseguenza dell'esclusione dalla  gara,  si  ricaverebbe  dal  nuovo
Codice degli appalti, che pare aver «sganciato» l'operativita'  della
cauzione provvisoria dal mero ricorrere del provvedimento  esclusivo,
circoscrivendola invece alle ipotesi di «...  mancata  sottoscrizione
del  contratto   dopo   l'aggiudicazione   dovuta   ad   ogni   fatto
riconducibile  all'affidatario   o   all'adozione   di   informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli  84  e  91  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». 
    L'escussione si porrebbe anche in violazione della lex  specialis
di gara. Ai sensi del disciplinare, infatti, la cauzione  provvisoria
sarebbe stata «escussa, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo
n. 163/2006, nel caso  in  cui  il  concorrente  stesso  non»  avesse
fornito «la prova in ordine al possesso dei  requisiti  di  capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando  di
gara e nel caso di dichiarazioni mendaci», e dunque  in  presenza  di
condizioni non ricorrenti nel caso di specie. 
    Infine  l'escussione  operata  da  Consip   S.p.A.   risulterebbe
incongrua, se non pienamente  violativa,  rispetto  alle  statuizioni
cautelari del Giudice adito, il quale ha fissato l'udienza  pubblica,
ai sensi dell'art. 55, comma  10,  c.p.a.,  in  considerazione  della
rilevata opportunita' di operare una specifica valutazione  circa  la
«ragionevolezza della norma in  concreto  applicata»  da  Consip  per
fondare l'esclusione delle ricorrenti. 
    In  tale  ipotesi  all'Amministrazione  non   sarebbe   dato   di
modificare  medio  tempore   la   situazione,   adottando   ulteriori
iniziative e/o provvedimenti, che deteriorino proprio le esigenze  di
tutela del ricorrente che la disposizione  citata  e  le  conseguenti
statuizioni del Giudice intendevano salvaguardare, a maggior  ragione
nella fattispecie in esame, in cui l'avvenuta  escussione  costituiva
iniziativa addirittura gia' impugnata e contestata in modo  esplicito
dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo. 
    La resistente Consip hanno prodotto una  memoria  di  replica  in
vista della pubblica udienza del 24 ottobre 2018. 
    Avendo le parti rinunciato ai termini a  difesa,  nella  predetta
udienza pubblica il ricorso e' stato introitato per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. - Viene all'esame del  Collegio  il  ricorso,  comprensivo  di
gravame introduttivo e di motivi aggiunti,  proposto  dalla  Societa'
Guerrato S.p.A., anche quale mandataria del Raggruppamento temporaneo
di imprese con C.I.C.L.A.T.  Soc.  Coop.,  avverso  l'esclusione  del
suddetto R.T.I. dai lotti nn. 1, 3, 5 e  6  della  gara  a  procedura
aperta  «per  l'affidamento  di  servizi  integrati,  gestionali   ed
operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di  cultura  pubblici
individuati all'art. 101 del decreto legislativo n. 42/2004. ID Sigef
1561», indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n.  2015/S
149-275991 del 5 agosto 2015, unitamente agli atti connessi  (ricorso
introduttivo), nonche' avverso l'atto  con  cui  e'  stata  richiesta
l'escussione  delle  fidejussioni  presentate  dal  medesimo  per  la
partecipazione alla suindicata gara relativamente ai lotti richiamati
(motivi aggiunti). 
    2. - Partendo dall'esame del gravame  introduttivo,  l'esclusione
in parola, con lo stesso  censurata,  alla  quale  ha  fatto  seguito
l'escussione delle fidejussioni, come si e' evidenziato in  narrativa
e come sara' meglio esplicato successivamente, e' stata disposta  per
assunta sopravvenuta mancanza, nel corso dell'iter di gara,  in  capo
alla  mandataria  Guerrato  S.p.A.,  di  un  requisito  generale   di
partecipazione prescritto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163
del 2006. 
    3. - Non  puo'  contestarsi  la  circostanza  che  alla  gara  in
questione si dovesse ratione  temporis  applicare  tale  disposizione
normativa. 
    3.1 -  Per  espressa  previsione  dell'art.  216,  comma  1,  del
sopravvenuto  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   decreto
legislativo n. 50 del 2016, quest'ultimo «si applica alle procedure e
ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si  indice  la
procedura di scelta del contraente siano  pubblicati  successivamente
alla data della sua entrata in vigore», vale a  dire  successivamente
al 19 aprile 2016. E' pacifico che in questo caso il bando  e'  stato
invece pubblicato ben prima - sulla G.U.U.E. n. 2015/S 149-275991 del
5 agosto 2015. 
    3.2 - Peraltro il bando di gara,  al  punto  17.1),  lettera  b),
richiedeva la «non  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all'art. 38, decreto legislativo 163/2006». 
    Il disciplinare di gara,  al  paragrafo  4.2,  prevedeva:  «nella
compilazione della Dichiarazione di cui all'Allegato 1  del  presente
Disciplinare, ... i requisiti di cui al Bando di gara  relativi  alla
situazione giuridica ... richiesti ai fini della partecipazione  alla
gara, dovranno  essere  cosi'  posseduti  e  dichiarati,  a  pena  di
esclusione: a) con riferimento alle situazioni personali di cui  alle
lettere a) e b) del punto 17.1) del Bando di gara:  (i)  da  ciascuna
delle imprese raggruppande o  raggruppate  in  caso  di  R.T.I.  (sia
costituito che costituendo)». 
    3.3  -  Quindi   nessun   dubbio   puo'   residuare   in   ordine
all'individuazione della  norma  primaria  alla  specie  applicabile,
rappresentata appunto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del
2006. 
    3.4 -  Conseguentemente  le  modifiche  in  ordine  ai  requisiti
generali  di   partecipazione   alle   gare   pubbliche   intervenute
successivamente, con l'adozione del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, non sono applicabili alla gara qui in esame. 
    4 - Occorre altresi' precisare che, come affermato  dall'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 8  del  20.7.2015,  che
richiama le decisioni n. 10 del 2014, nn. 15 e 20 del 2013; nn.  8  e
27 del 2012; n. 1 del 2010), il possesso dei requisiti di  ammissione
si impone a partire  dall'atto  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione e per tutta la  durata  della  procedura  di  evidenza
pubblica, in quanto, per esigenze di trasparenza e  di  certezza  del
diritto, che non collidono col principio del  favor  partecipationis,
la verifica del possesso, da  parte  del  soggetto  concorrente,  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  gara  deve  ritenersi  immanente
all'intero procedimento di evidenza pubblica. 
    Tale previsione e' a garanzia della permanenza della  serieta'  e
della volonta' dell'impresa di  presentare  un'offerta  credibile  e,
percio',   della   sicurezza,    per    la    stazione    appaltante,
dell'instaurazione  di  un  rapporto  con  un  soggetto,  che,  dalla
candidatura in sede di gara fino alla stipula  del  contratto  e  poi
ancora  fino  all'adempimento  dell'obbligazione  contrattuale,   sia
provvisto   di   tutti   i   requisiti   di   ordine    generale    e
tecnico-economico-professionale  necessari  per  contrattare  con  la
pubblica amministrazione. 
    4.1 - Cio' comporta che nessuna rilevanza, per poter sostenere al
contrario l'inapplicabilita' alla specie della causa  di  esclusione,
puo' avere la circostanza,  rimarcata  dalla  parte  ricorrente,  che
l'esclusione e' stata qui disposta per il venir meno,  in  capo  alla
Societa' mandataria del R.T.I., solo nel  corso  della  gara,  avente
peraltro una lunga durata, di un requisito posseduto invece  in  sede
di partecipazione. 
    Al riguardo si osserva  che  certamente  va  rimarcata  la  lunga
durata della gara  di  che  trattasi,  per  effetto  della  quale  la
mandataria  Guerrato  e'  stata   assoggettata   a   concordato   con
continuita' aziendale quando ancora l'iter  procedurale  non  si  era
concluso - diversi sarebbero stati, infatti,  gli  effetti  ove  cio'
fosse accaduto in corso di esecuzione dell'appalto - e non  puo'  non
considerarsi che nel medesimo periodo temporale diversa sarebbe stata
la sorte per il Raggruppamento ricorrente ove invece  la  gara  fosse
stata bandita dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo
n. 50 del 2016. 
    Tuttavia i dati evidenziati  non  possono  assumere  rilievo  per
sostenere la non applicabilita' rispetto a tale Raggruppamento  della
causa di esclusione stabilita dall'art. 38 del decreto legislativo n.
163 del 2006, come sara' meglio esplicitato successivamente. 
    5. - Fatte queste dovute premesse, deve vagliarsi la causa che in
concreto ha determinato dell'esclusione contestata in questa sede. 
    5.1 - Nel provvedimento di esclusione prot. n. 16385/2018 del  23
maggio 2018, comunicato a mezzo pec in pari data, si legge cosi': «La
Commissione, preso atto del decreto n. 456/2018  del  Presidente  del
Tribunale di Rovigo del  2  maggio  2018  dichiarativo  dell'apertura
della procedura di  concordato  preventivo  proposta  dalla  predetta
Societa', ha rilevato quanto segue. 
    La Guerrato S.p.A. riveste nell'ambito  del  RTI  concorrente  il
ruolo di mandataria. 
    In considerazione del ruolo di mandataria rivestito,  all'interno
del RTI concorrente, dalla Guerrato S.p.A. ammessa alla procedura  di
concordato preventivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 38,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006  e  dell'art.
186-bis del regio decreto n. 267/1942, trova applicazione  la  regola
generale, di cui  all'art.  38,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 163/2006, che sancisce il  divieto  di  partecipazione
alle  gare  per  le  imprese  ammesse  a  procedura   di   concordato
preventivo,  e  non  invece  l'eccezione  prevista  per  il  caso  di
concordato in continuita' di cui all'art. 186-bis del  regio  decreto
n. 267/1942...». 
    La Commissione ha quindi ivi concluso che, «alla  luce  di  tutto
quanto sopra, rilevato il venir meno in capo alla Guerrato S.p.A. del
requisito di cui  all'art.  38,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 163/2006, ... all'unanimita' ha proposto  alla  Consip
S.p.A.  l'esclusione  del  RTI  Guerrato  S.p.A.  -  C.I.C.L.A.T.   -
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Societa'
Cooperativa dai lotti 1, 3, 5 e 6 della gara in oggetto.». 
    Consip ha fatto propria, recependola nel provvedimento citato, la
richiamata proposta assunta dalla Commissione in data 17 maggio 2018. 
    6. - Occorre a questo punto  accertare  se  l'applicazione  della
normativa menzionata comporta effettivamente l'esclusione in concreto
disposta. 
    6.1 - Il citato art. 38 del decreto legislativo n. 163 del  2006,
al  comma  1,  lettera  a),  indica,  tra  i  requisiti  generali  di
partecipazione prescritti, anche l'assenza di stato di fallimento, di
liquidazione coatta e di concordato preventivo. 
    6.2 - Viene pero' esplicitamente fatto  salvo  il  caso  previsto
dall'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942. 
    Quest'ultima disposizione, a sua volta, al quinto comma, prevede:
«l'ammissione   al   concordato   preventivo   non    impedisce    la
partecipazione a procedure  di  assegnazione  di  contratti  pubblici
quando l'impresa presenta in gara» una relazione di un professionista
in possesso dei requisiti attestante la conformita'  al  piano  e  la
ragionevole  capacita'  di  adempimento  del  contratto,  nonche'  la
dichiarazione di altro operatore in possesso dei  requisiti  e  della
certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale  si
e'  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e   della   stazione
appaltante  a  mettere   a   disposizione   le   risorse   necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, nel
caso  in  cui  questa  fallisca  nel  corso  della  gara  o  dopo  la
stipulazione del contratto o comunque non sia in grado piu'  di  dare
regolare esecuzione all'appalto. 
    Essa consente poi, al sesto comma,  la  partecipazione  anche  di
un'Impresa  in  concordato  con  continuita'  aziendale  riunita   in
raggruppamento temporaneo, ma «purche' non  rivesta  la  qualita'  di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti  al  raggruppamento
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale». 
    6.3 - Percio' la deroga, rispetto al divieto  di  partecipazione,
di regola stabilito in presenza di procedure  concorsuali,  stabilita
per il caso di concordato preventivo in continuita', e'  circoscritta
a due ipotesi: partecipazione quale impresa singola e  partecipazione
in qualita' di mandante in un R.T.I. 
    La norma ostativa alla partecipazione alla gara, per mancanza  di
un requisito generale, torna invece ad operare nell'ipotesi del sesto
comma dell'art. 186-bis citato, ovvero quando ad  essere  ammessa  al
concordato  preventivo  sia,  come  nel  caso  di  specie,  l'Impresa
capogruppo di un Raggruppamento temporaneo. 
    6.4  -  E'  chiaro  nel  senso  appena  rappresentato  il  tenore
letterale del combinato disposto dell'art. 38, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 186-bis, quinto e
sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942. 
    6.5 - Ne deriva che la sua applicazione  conduce  inevitabilmente
all'esclusione del R.T.I. odierno ricorrente. 
    Non e', infatti, possibile un'interpretazione diversa delle norme
sopra richiamate. Anche il Consiglio di Stato e' stato categorico  in
tal senso (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n.  3405;  id.
25 giugno 2018, n. 3924). 
    7. - Tuttavia il Collegio dubita della ragionevolezza delle norme
citate, per le ragioni che saranno di seguito esposte, ritenendo  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
che intende sottoporre. 
    8. - In ordine alla rilevanza della questione, basta  considerare
quanto  appena  rilevato  circa  il   significato   letterale   delle
disposizioni richiamate e  l'inevitabile  effetto  determinato  dalla
loro applicazione rispetto al Raggruppamento  ricorrente,  stante  la
sottoposizione  a  concordato   con   continuita'   aziendale   della
mandataria Guerrato. 
    8.1 - E' altrettanto chiaro ed evidente che, ove la questione  di
legittimita' costituzionale  qui  proposta  fosse  ritenuta  fondata,
produrrebbe immediatamente effetto nel presente giudizio, comportando
l'illegittimita' dell'esclusione del Raggruppamento stesso,  disposta
in pedissequa applicazione delle norme in rilievo. 
    9. - Per quanto concerne la ritenuta non manifesta  infondatezza,
con  le  argomentazioni  illustrate  di  seguito  s'intende  rilevare
l'irragionevolezza delle disposizioni in  esame,  laddove  consentono
all'impresa  singola  la   partecipazione   alle   gare   finalizzate
all'attribuzione di contratti pubblici e  non  la  permettono  invece
all'impresa, ove essa sia associata, in qualita' di mandataria, in un
Raggruppamento temporaneo. 
    10.  -  Occorre  preliminarmente  evidenziare  che   il   diritto
comunitario non ha dettato regole stringenti al  riguardo,  lasciando
anzi ampio spazio agli Stati membri. In  proposito,  infatti,  l'art.
45, paragrafo 2,  della  direttiva  31  marzo  2004,  n.  2004/18/CE,
recepita dal decreto legislativo n. 163 del 2006, qui in rilievo,  ha
dapprima  stabilito:  «puo'  essere  escluso   dalla   partecipazione
all'appalto ogni operatore economico: a) che si  trovi  in  stato  di
fallimento,  di   liquidazione,   di   cessazione   d'attivita',   di
amministrazione controllata o di  concordato  preventivo  o  in  ogni
altra analoga situazione risultante da  una  procedura  della  stessa
natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; 
    b) a carico del  quale  sia  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione  di  fallimento,  di  amministrazione  controllata,  di
liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento
della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali.». 
    Tuttavia ha  poi  puntualizzato:  «Gli  Stati  membri  precisano,
conformemente al rispettivo diritto  nazionale  e  nel  rispetto  del
diritto comunitario,  le  condizioni  di  applicazione  del  presente
paragrafo». 
    10.1 - Percio' il distinguo operato nel diritto  interno  non  e'
stato determinato da una ferrea  regola  in  tal  senso  stabilita  a
livello europeo. 
    11.  -  Per  comprendere  l'irragionevolezza  della   previsione,
bisogna  innanzi  tutto  considerare  che  l'art.  186-bis  e'  stato
introdotto nel regio decreto n. 267 del 1942 dall'art. 33,  comma  1,
lettera h),  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012. 
    Detto decreto-legge, recante il titolo: «Misure  urgenti  per  la
crescita  del  Paese»,  ha  introdotto  nell'ordinamento  una   nuova
procedura concorsuale, il cd. concordato preventivo  in  continuita',
in rilievo nel presente giudizio,  la  quale  va  inquadrata  proprio
nelle misure tese a promuovere la crescita del Paese. 
    11.1 - Per quanto qui di interesse, la novella del 2012 ha inteso
incentivare la tempestiva emersione di criticita' ed  il  ritorno  in
bonis dell'impresa o la conservazione dell'azienda in esercizio. 
    Con la riforma delle procedure concorsuali il legislatore  si  e'
quindi posto come obiettivo quello  di  migliorare  l'efficienza  dei
procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla
legge fallimentare. 
    L'opzione di fondo che ha orientato l'intervento e' stata  quella
di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione
di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo
esterno che la rilevino. 
    Tale intento  e'  espresso  in  maniera  chiara  nella  relazione
illustrativa al disegno di legge per  la  conversione  in  legge  del
decreto-legge n. 83 del 2012, dalla quale risulta  che,  tra  i  piu'
gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi  alle
procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di  omologazione
degli accordi di ristrutturazione, si pone anche la mancanza  di  una
disciplina specifica  che  faciliti  il  concordato  con  continuita'
aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei  contratti  in
corso. 
    Da qui la particolare attenzione  prestata  dalla  riforma  della
legge  fallimentare  al  concordato  preventivo  e  agli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti e l'introduzione del nuovo  istituto  qui
in  rilievo,  disciplinato  appunto  dall'art.  186-bis  della  legge
fallimentare. 
    L'imprenditore, dunque,  ai  sensi  di  tale  disposizione,  puo'
presentare  ricorso  per  concordato   preventivo   con   continuita'
aziendale con le modalita' di cui all'art. 161 della  medesima  legge
fallimentare  e  depositare  anche   successivamente,   nei   termini
consentiti  dalla  legge,  un  «piano  di  concordato  contenente  la
descrizione analitica delle modalita'  e  dei  tempi  di  adempimento
della  proposta»,  che  prevede  la  prosecuzione  dell'attivita'  di
impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in  esercizio
ovvero il conferimento  dell'azienda  in  esercizio  in  una  o  piu'
societa', anche di nuova costituzione. 
    11.2 - Le modifiche alla legge  fallimentare  e  conseguentemente
all'art. 38 del decreto legislativo n. 63  del  2006  introdotte  dal
decreto-legge n. 83 del 2012, come convertito, conciliano le esigenze
di salvaguardia delle imprese in crisi, nel  quadro  del  sostegno  e
dell'impulso al sistema produttivo del Paese, tesi a fronteggiare  la
situazione generale di congiuntura economico-finanziaria  e  sociale,
con le esigenze di pari spessore del  conseguimento  effettivo  degli
obiettivi di stabilita' e di crescita. 
    In  tale  ottica  va  infatti  inquadrata  la   possibilita'   di
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici,  in
caso di ammissione al concordato con continuita' aziendale. 
    12. - Tuttavia, come si  e'  gia'  visto,  la  sottoposizione  al
concordato in continuita' non comporta l'esclusione dell'impresa  che
partecipi alla gara singolarmente e del Raggruppamento temporaneo  di
imprese quando tale  procedura  concorsuale  riguardi  una  mandante,
mentre determina  l'esclusione  del  R.T.I.  quando  sia  colpita  la
mandataria. 
    12.1 - Cio' appare incongruo, irragionevole ed ingiustificato. 
    12.2 - Certamente la volonta' di aiutare l'impresa a superare  la
crisi auspicatamente temporanea, garantendo nelle more la continuita'
dell'attivita', che connota il concordato con continuita' aziendale e
giustifica la deroga al generale divieto di partecipazione alle  gare
pubbliche in caso di sottoposizione  a  procedure  concorsuali  deve,
infatti, sussistere anche nell'ipotesi in ultimo considerata. 
    12.3  -  La  situazione  in  cui  si  trova  la  singola  impresa
sottoposta a tale procedura  e'  infatti  la  medesima,  essendo  gli
stessi i presupposti per l'adozione del relativo decreto con  cui  si
adotta il concordato preventivo in continuita', ed anche le  garanzie
richieste per consentire la partecipazione alle gare pubbliche, sopra
evidenziate, risultano le medesime. 
    12.4 - Cambia il modulo partecipativo alla gara. 
    Nel primo caso l'impresa partecipa  singolarmente,  l'offerta  e'
unicamente riferibile alla medesima, che, in caso di aggiudicazione e
di successiva stipula del contratto, risponde in toto dell'esecuzione
delle relative prestazioni. 
    In  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di   imprese,   invece,
l'offerta proviene da una pluralita' di imprese,  le  quali  tutte  -
mandanti e mandatarie  -  sono  responsabili  dell'esatta  esecuzione
delle prestazioni oggetto della medesima (ciascuna per  la  parte  di
propria competenza), con  la  responsabilita'  solidale  anche  della
mandataria unicamente per i R.T.I. verticali (laddove le  prestazioni
principali sono riferite alla mandataria, mentre le  secondarie  alle
mandanti). 
    12.5 - Si ritiene, pertanto, che  non  possa  configurarsi  alcun
pregiudizio   nei   confronti   della   stazione   appaltante,   ove,
diversamente da come previsto dalla norme in esame, fosse  consentita
la partecipazione anche alla mandataria di un R.T.I. 
    12.6 - Ed anzi appare piu' importante per la stazione  appaltante
che l'impresa singola non  sia  poi  assoggettata  ad  una  procedura
fallimentare, dal momento che tutte le prestazioni sono  alla  stessa
riferibili. 
    12.7 - Va considerato in proposito  che  la  stazione  appaltante
esegue la scelta  del  soggetto  aggiudicatario,  avuto  riguardo,  a
seconda del  criterio,  unicamente  al  prezzo  o  anche  all'offerta
tecnica, sulla base dei parametri ex  ante  indicati,  in  ogni  caso
valutando solo l'offerta proposta in sede di  gara  -  dalla  singola
impresa o dal R.T.I.. 
    12.8 - Alla luce di tali precisazioni,  una  diversa  scelta  del
legislatore, nel senso  di  impedire  la  partecipazione  alle  gare,
nell'ipotesi  in  cui  la  Societa'  sottoposta   a   concordato   in
continuita' sia la mandataria, appare ingiustificata. 
    13 - Peraltro va ricordato che,  ad  ulteriore  garanzia  per  la
Stazione appaltante, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 ha
previsto un importante rimedio in suo favore, in caso  di  fallimento
del soggetto mandatario di un R.T.I., stabilendo,  all'art.  37,  che
tale Raggruppamento «puo' proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti
dal presente codice  purche'  abbia  i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'  recedere
dall'appalto.». 
    13.1 - Evidentemente questo vale anche nel caso in cui  l'impresa
mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, gia'  soggetta
a concordato in continuita' sin dal momento della presentazione della
domanda di partecipazione o comunque nel corso della gara, una  volta
aggiudicata la gara stessa al Raggruppamento, sia  poi  sottoposta  a
fallimento durante l'esecuzione contrattuale. 
    14. - Ne consegue che una  previsione  restrittiva,  come  quella
contenuta nell'art. 186-bis, sesto comma, della  legge  fallimentare,
al quale fa rinvio l'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
appare al Collegio irragionevole, quindi in  violazione  dell'art.  3
della Costituzione. 
    15.    -    Data    l'irragionevolezza,    appare    configurarsi
un'ingiustificata limitazione della liberta' di iniziativa economica,
sancita dall'art. 41 della Costituzione. 
    16. - A parere di questo Giudice, resta conseguentemente  violato
anche il principio della concorrenza, essendo, senza  motivo  valido,
limitata la partecipazione alle gare. Quindi appare leso anche l'art.
117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, essendo quello di
concorrenza, cui la massima partecipazione alle gare  e'  funzionale,
un principio cardine dell'Unione europea. 
    17. - A confermare i dubbi in ordine alla irragionevolezza  delle
norme primarie qui in esame, con correlate  ulteriori  violazioni  di
norme costituzionali nei modi appena  descritti,  e'  la  scelta,  di
segno conforme  a  quanto  rappresentato  nella  presente  ordinanza,
successivamente adottata dal legislatore relativamente  ai  requisiti
generali di partecipazione alle pubbliche gare. 
    18. - Si  e'  gia'  evidenziato  in  precedenza  che  il  decreto
legislativo n. 50 del 2016 non puo' applicarsi  alla  fattispecie  in
esame, in ragione di quanto previsto dal suo art. 216,  comma  1,  in
base al quale esso «si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore», vale a dire successivamente al  19  aprile  2016,
essendo stata la gara in questione bandita nel 2015. 
    18.1 - Tuttavia si ritiene rilevante  richiamare  l'art.  80  del
Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016,  con  specifico  riguardo  alla  sottoposizione   a   procedure
concorsuali. 
    Segnatamente  l'art.  80,  comma  5,  lettera  b),  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016  ha  stabilito:  «Le  stazioni  appaltanti
escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un  operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a  un  suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora:...  b)
l'operatore  economico  si  trovi  in   stato   di   fallimento,   di
liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di
concordato con continuita' aziendale». 
    18.2 - Come risulta  evidente,  viene  superata  la  tecnica  del
rinvio adoperata dall'art. 38 del  decreto  legislativo  n.  163  del
2006, essendo la  disciplina  esaustivamente  contenuta  nella  norma
concernente la prescrizione dei requisiti generali di partecipazione,
appena richiamata. 
    18.3 - In  tale  nuova  norma  viene  sempre  ed  indistintamente
eccettuato il caso del concordato con continuita' aziendale  rispetto
a tutti i casi  di  procedura  concorsuale,  che  invece  determinano
l'esclusione dalla gara. 
    In  altre  parole,  la  deroga   al   carattere   ostativo   alla
partecipazione alla  gara  della  sottoposizione  a  detta  specifica
procedura e' stabilita per la ditta singola e per  il  Raggruppamento
temporaneo  di  imprese,  qualunque  sia   la   posizione   rivestita
all'interno  del  Raggruppamento  stesso  dall'impresa  che   vi   e'
assoggettata. 
    18.4 - E che si faccia riferimento  anche  ai  Raggruppamenti  si
evince in modo chiaro dalla nozione di operatore economico  contenuta
nell'art. 45 del medesimo  decreto  legislativo,  che,  al  comma  2,
lettera d), li ricomprende espressamente. 
    18.5  -  Inoltre  l'art.  110,  comma  3,  sempre   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, recante «Procedure di affidamento in caso
di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e  misure
straordinarie di gestione», ha previsto in modo  altrettanto  chiaro:
«Il curatore del fallimento, autorizzato  all'esercizio  provvisorio,
ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale,  su
autorizzazione  del  giudice  delegato,  possono:  a)  partecipare  a
procedure  di  affidamento  di  concessioni  e  appalti  di   lavori,
forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; 
    b) eseguire i contratti gia'  stipulati  dall'impresa  fallita  o
ammessa al concordato con continuita' aziendale.». 
    18.6  -  Le  norme  sopra  riportate  contenute  nel  Codice  dei
contratti pubblici, dato il tenore  letterale  inequivocabile  ed  il
carattere  speciale,   in   quanto   riferite   specificamente   alla
partecipazione alle pubbliche  gare  ed  all'esecuzione  appunto  dei
contratti  pubblici,  prevalgono  nella  materia   in   esame   sulla
disposizione di cui all'art. 186-bis della legge fallimentare. 
    19.  -  Deve  senz'altro  riconoscersi  al  legislatore  un'ampia
discrezionalita' nel disciplinare le fattispecie,  in  ragione  anche
del momento storico nel quale lo stesso interviene. 
    19.1 - Tuttavia appare davvero irragionevole  una  cosi'  diversa
disciplina in materia  di  requisiti  generali  rispetto  ai  R.T.I.,
relativamente  alla  sottoposizione  di  un'impresa   al   concordato
preventivo con continuita' aziendale, in assenza  di  modifica  delle
caratteristiche di tale istituto concorsuale, secondo quanto previsto
dalla legge fallimentare. 
    19.2 - Cio' e' palesemente irragionevole e ingiustificato, tenuto
conto che, prima di modificare la  disciplina  in  parola,  e'  stata
sicuramente eseguita  un'attenta  valutazione  anche  delle  garanzie
assicurate alla Stazione appaltante. 
    19.3 - Da qui la non manifesta infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  per  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione, e, data la ritenuta assenza  di  giustificazione  della
limitazione  alla   liberta'   di   iniziativa   economica   e   alla
partecipazione alle pubbliche gare,  altresi'  per  violazione  degli
articoli 41 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che
il Collegio intende sottoporre alla Corte. 
    20. - In conclusione il Tribunale sospende il giudizio e  solleva
la questione di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e dell'art. 186-bis, quinto e sesto  comma,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267,  introdotto  dall'art.  33,  comma  1,
lettera h), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2013,  n.  134,  per  violazione
degli articoli 3, primo comma, 41 e 117, secondo comma,  lettera  a),
della Costituzione, laddove  consente  la  partecipazione  alle  gare
pubbliche alle  imprese  singole,  se  sottoposte  a  concordato  con
continuita' aziendale, e ai Raggruppamenti temporanei di imprese, ove
vi sia  sottoposta  una  mandante,  ma  la  vieta  ai  Raggruppamenti
temporanei di imprese, nel caso in cui sia la mandataria assoggettata
a tale procedura.